Art. 23 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
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Art. 23

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 9 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell' della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete per l'anzianità maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945, una indennità di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità presso la azienda. Per l'anzianità successiva al 1 gennaio 1947 l'indennità di licenziamento verrà liquidata, per ogni anno di anzianità, nella misura di 20/30 della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto ivi compresa la indennità di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianità si fa riferimento all'art. 2121 del Codice civile.
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