Art. 18 · PERMESSI
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Art. 18

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PERMESSI

In vigore dal 9 dic 1960
All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi premessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente alle esigenze tecniche dell'Azienda. Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna retribuzione e dovuta all'operaio e le ore perdite potranno essere recuperate. Ai lavoratori che sono membri delle Commissione Esecutive della Camera del Lavoro Provinciale o Comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o dei Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, saranno concessi brevi permessi non Retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando la assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino recezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relativo dovranno essere comunicate per iscritto all'Azienda cui il lavoratore appartiene dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, Per i Segretari Provinciali, Regionali e Nazionali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto potrà essere sospeso sino ad un massimo di tre anni senza che tale periodo di sospensione sia computata ad alcun effetto contrattuale, semprechè in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-18