Art. 14 · GRATIFICA NATALIZIA
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Art. 14

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GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 9 dic 1960
L'azienda corrisponderà una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dal lavoratore. La corresponsione di tale gratifica avverrà normalmente alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo dovrà avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda. Le frazioni del mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come me se intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione, nonché il periodo di assenza per regolari permessi quando siano di durata, inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-14-2