Art. 7 · OPERAI COMPLEMENTARI
CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni

Art. 7

101 / 212

OPERAI COMPLEMENTARI

In vigore dal 2 dic 1960
Sono operai complementari i meccanici, gli elettricisti, i falegnami, i verniciatori, i conduttori patentati di caldaie a vapore, ecc., i quali, a seconda delle mansioni e del grado di responsabilità, si distinguono in specializzati e qualificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-7-5