Art. 4 · LEGATORI DI 1 CATEGORIA
CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche legatoria

Art. 4

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LEGATORI DI 1 CATEGORIA

In vigore dal 2 dic 1960
LEGATORI DI 1ª CATEGORIA Uomini: a) È considerato legatore di 1ª categoria colui il quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuto idoneo alla esecuzione di tutti i lavori della propria specializzazione che gli vengono richiesti. b) È considerata legatrice di 1ª categoria la donna, la quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuta idonea alla esecuzione di tutti i lavori della propria specializzazione che le vengono richiesti. Le donne per nessun motivo devono essere adibite alle taglierine. Per la copertinatura della brochure la donna può essere impiegata fino ad un massimo di 250 pagine. c) È considerata legatrice di 1ª categoria l'operaia che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, è adibita alla conduzione di macchine da cucire a filo rete o di macchine piegatrici con o senza mettifoglio automatico, con messa a punto della macchina e cambiamento dei formati. d) È inoltre considerata di 1ª categoria la conduttrice della macchina a catena con cucitura a punti metallici. Alle macchine a catena non possono essere adibite le apprendiste che non abbiano superato almeno la metà del periodo di apprendistato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-4-16