Art. 4 · CHIAMATA ALLE ARMI
CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotoincisione

Art. 4

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CHIAMATA ALLE ARMI

In vigore dal 2 dic 1960
Nel caso di chiamata, alle armi l'interessato, al suo ritorno, sarà riammesso alla categoria raggiunta alla data della sua partenza e vi rimarrà fino al conseguimento di quella maturità tecnica che ne giustifichi il passaggio alla categoria superiore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-4-15