CCNL Aziende grafiche Parte I
Art. 3
3 / 212NOMENCLATURA
In vigore dal 2 dic 1960
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "Lavoratore" si intende indicativa delle categorie impiegati intermedi e operai.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio.
Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:
stipendi e salario è il corrispettivo spettante all'impiegato, all'intermedio e all'operaio a norma delle tariffe contrattuali e per la indennità di contingenza di cui alla parte VII punti A e B del presente contratto;
retribuzione, è quanto complessivamente percepito dall'operaio, dall'intermedio e dall'impiegato per la sua prestazione lavorativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-3