Art. 3 · NOMENCLATURA
CCNL Aziende grafiche Parte I

Art. 3

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NOMENCLATURA

In vigore dal 2 dic 1960
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "Lavoratore" si intende indicativa delle categorie impiegati intermedi e operai. Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio. Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue: stipendi e salario è il corrispettivo spettante all'impiegato, all'intermedio e all'operaio a norma delle tariffe contrattuali e per la indennità di contingenza di cui alla parte VII punti A e B del presente contratto; retribuzione, è quanto complessivamente percepito dall'operaio, dall'intermedio e dall'impiegato per la sua prestazione lavorativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-3