CCNL Aziende grafiche Parte III
Art. 16
58 / 212INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 2 dic 1960
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, un'indennità per gli intermedi che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona oppure malarica e spetterà anche all'intermedio che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-16-2