CCNL Aziende grafiche Parte II
Art. 15
30 / 212CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 2 dic 1960
In caso di matrimonio l'operaio ha diritto ad un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi con il compenso di 9 giornate di retribuzione, di cui 7 giorni quale anticipo per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui all'accordo interconfederale vigente in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-15-2