CCNL Aziende grafiche Parte III
Art. 14
56 / 212TRASFERIMENTI
In vigore dal 2 dic 1960
L'intermedio trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'intermedio che non accetti il trasferimento avrà diritto all'indennità di licenziamento e al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli intermedi attualmente in servizio, nei quali casi l'intermedio che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
All'intermedio che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per il trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli oggetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previo opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuta inoltre un'indennità "una tantum" nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile all'intermedio celibe senza conviventi a carico, e nella misura di metà della retribuzione globale mensile, oltre a 1/30° della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'intermedio con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento intermedio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere normalmente comunicato all'intermedio per iscritto con il preavviso di un mese.
All'intermedio che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-14-3