Art. 10 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL Aziende grafiche Parte III

Art. 10

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 2 dic 1960
In caso di matrimonio sarà concesso all'intermedio un permesso di 12 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione che sarà corrisposta da parte della azienda integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'istituto di Previdenza Sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-10-3