Art. 9 · LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie

Art. 9

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LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO

In vigore dal 1 dic 1960
LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all' della presente regolamentazione. È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6. È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonché il lavoro effettuato nei giorni di cui alle lettere b) e c) dell' della presente regolamentazione. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggioranza per le prestazioni sopra indicate sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno feriale............ 30% 2) lavoro effettuato nei giorni festivi (di cui al 3° comma, fino a concorrenza degli orari massimi giornalieri di cui all'................................ 50% 3) lavoro straordinario festivo............... 60% 4) lavoro notturno festivo.................. 60% 5) lavoro straordinario notturno festivo........... 70% 6) lavoro notturno non compreso in turni........... 30% 7) lavoro straordinario notturno............... 65% 8) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni........................ 4% turno notturno....................... 25% Per lavoro straordinario festivo si intende quello effettuato in giorni festivi oltre i limiti di cui al punto 2). Le percentuali di cui sopra verranno applicate sulla quota oraria dello stipendio di fatto, costituita esclusivamente dal minimo mensile tabellare di grado, più gli aumenti di merito, le eventuali altre eccedenze sul minimo predetto e gli aumenti periodici di anzianità (escluso ogni altro elemento della retribuzione), nonché sulla quota oraria di indennità di contingenza. La quota oraria dello stipendio di fatto, come sopra Costituito, si determina dividendo per 180 l'importo mensile dello stipendio stesso. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Chiarimento a verbale. Le parti espressamente danno atto che dalla quota oraria di stipendio di fatto soggetta alle maggiorazioni di cui all' resta escluso ogni altro emolumento che non sia stato espressamente considerato nell'articolo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-9-3