CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai
Art. 4
26 / 96ADDUTTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEGLI OPERAI
In vigore dal 1 dic 1960
ADDUTTI A MANSIONI DISCONTINUE
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEGLI OPERAI
Per quanto riguarda il trattamento economico degli operai addetti a mansioni di ultime o di semplice attesa o custodia, viene stabilito che le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata e, quelli degli operai di produzione aventi uguale basesalariale; la nona e la e la decima, ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 63%.
L'indennità giornaliera di contingenza determinata provincialmente, verrà corrisposta agli operai regolati dal presente articolo per una giornata lavorativa di 10 ore.
Il lavoro prestato oltre la decima ora sarà compensato in base alla paga oraria e ad un ottavo della misura giornaliera della indennità di contingenza, il tutto maggiorato della percentuale di lavoro straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-4-2