CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie
Art. 2
52 / 96PERIODO DI PROVA
In vigore dal 1 dic 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta e che non sarà superiore a mesi 1.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria a cui il lavoratore viene assegnato e verrà corrisposta per periodo di lavoro effettivamente prestato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, intervenuti dopo il compimento della metà del periodo di cui al primo comma, il periodo di prova riprenderà il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per malattia o infortunio e ferma restando la reciproca facoltà di recesso come al comma 3° - purchè, a seguito di accertata guarigione, il lavoratore riprenda il lavoro entro un periodo massimo di giorni 15 dall'inizio dell'interruzione.
L'applicazione di tale norma potrà essere richiesta dal lavoratore in prova per una volta sola.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità decorrerà dalla data di assunzione in prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-2-3