Art. 2 · RAPPORTO DI LAVORO
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune

Art. 2

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RAPPORTO DI LAVORO

In vigore dal 1 dic 1960
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto o da atto scritto. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dall'art. 2097 del Codice civile. Le norme previste nel presente contratto nazionale si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la, natura, del rapporto, eccezione fatta per quello relativo al preavviso ed all'indennità di licenziamento. Comunque, agli effetti dell'indennità di licenziamento, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di 5 mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1318#art-cdg-2