Art. 49 · VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI
CCNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte I

Art. 49

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VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI

In vigore dal 25 nov 1960
Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dello stabilimento. Le visite personali devono essere effettuate da personale a, ciò debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata; per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-49