Art. 39 · CASO DI MORTE
CCNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte I

Art. 39

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CASO DI MORTE

In vigore dal 25 nov 1960
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovrà corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del Codice Civile (art. 2122) quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento, compreso il preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-39