CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III
Art. 36
103 / 131INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 25 nov 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-36-2