Art. 35 · PREVIDENZA
CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III

Art. 35

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PREVIDENZA

In vigore dal 25 nov 1960
Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterrà alle norme dell' del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-35-2