Art. 31 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte I

Art. 31

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 25 nov 1960
In caso di matrimonio di operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge. Il congedo matrimoniale, retribuito in virtù di tali disposizioni, sarà prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti e semprechè le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza, retribuzione. Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-31