Art. 3 · ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI
CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte IVParte COMUNE

Art. 3

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ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 25 nov 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-3-5