Art. 25 · GRATIFICA NATALIZIA
CCNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte I

Art. 25

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GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 25 nov 1960
In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza. Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base più eventuali aumenti di merito più la indennità, di contingenza; per gli operai retribuiti ad incentivo si farà riferimento al guadagno medio dell'ultimo trimestre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni superiori a 15 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-25