CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III Allegato 1 Accordo
Art. 2
108 / 131In vigore dal 25 nov 1960
In ogni provincia, nella quale si rende necessaria l'istituzione del predetto Collegio-Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-2-4