Art. 1
1 / 2In vigore dal 29 set 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1973, con il quale i comuni di Venegono Superiore e di Venegono Inferiore furono riuniti in unico Comune, denominato "Venegono";
Viste le istanze in data 5, 6, 20, 27 ottobre, 22 dicembre 1957 e 16 marzo, 15 aprile 1958, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Venegono Inferiore ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Venegono in data 4 ottobre 1958, n. 28, ed in data 27 febbraio 1960, n. 15, del Consiglio provinciale di Varese in data 9 maggio 1959, n. 28, ed in data 18 marzo 1960, n. 27, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 luglio 1960, n. 1318;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Venegono Inferiore, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Al comune di Venegono è restituita l'antica denominazione di Venegono Superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-04;980#art-1