Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 gen 1961
Il termine del 31 agosto, stabilito con l'art. 7, comma terzo, dello statuto dell'Opera per la presentazione del bilancio preventivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è spostato al 31 ottobre. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA - BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 145 - VILLA
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