Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 ott 1960
Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 100.000.000 dal fondo di riserva per le spese, impreviste per l'esercizio finanziario 1960-1961. Signor Presidente, Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne l'assegnazione di lire 100.000.000 al capitolo n. 144-bis che si istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1960-61, per provvedere alle occorrenze relative al funzionamento dell'Unità ospedaliera della Croce Rossa italiana inviata nel Congo per l'assistenza medica delle Forze di emergenza dell'O.N.U. Poiché per l'assegnazione predetta ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad essa mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Il Ministro per il tesoro: TAVIANI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica: Vista la legge 30 giugno 1960, n. 587; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1960-61, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva, per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 100.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 144-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica "Accensione di crediti") - "Funzionamento dell'Unità ospedaliera della Croce Rossa italiana inviata nel Congo per l'assistenza medica delle Forze di emergenza dell'O.N.U." dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 69. - VILLA
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