Art. 29 · ASPETTATIVA PER MALATTIA
CCNL 12 marzo 1959 parte IIParte SECONDA

Art. 29

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ASPETTATIVA PER MALATTIA

In vigore dal 15 dic 1960
Al lavoratore che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda può concedere, alla scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente , una aspettativa per malattia fino a tre mesi, la quale è successivamente prorogabile sino ad un massimo eli altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessità convalescenziarie. L'aspettativa concessa a norma del comma precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità nè il diritto alla retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-29-2