Art. 2 · TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
CCNL 12 marzo 1959 parte IVParte QUARTA

Art. 2

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TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI

In vigore dal 15 dic 1960
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne sia venuta a conoscenza. Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-2-4