CCNL 12 marzo 1959 parte IV
Art. 12
132 / 152ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - OPZIONE
In vigore dal 15 dic 1960
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell'ambito di ciascuno degli istituiti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti organizzazioni sindacali periferiche l'accordo per l'opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L'opzione non potrà essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.
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