CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 11
11 / 152DISPOSIZIONI GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
In vigore dal 15 dic 1960
Per gli addetti ai lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Gli operai anzidetti sono classificati nei seguenti 4:
Gruppo A - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di 3° grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo odi semplice attesa o custodia -- che richiedono analogo grado di specializzazione.
Gruppo B - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
Gruppo C - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
Gruppo D - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.
La paga base minima giornaliera viene determinata come segue:
per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati, comuni e manovali;
per la 9ª e 10ª ora con l'anzidetta paga ridotta al 25%;
per le ore straordinarie con le maggiorazioni previste dall'.
Ai guardiani di cui al gruppo B, in quanto prestino servizio esclusivamente notturno, fermo restando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di L. 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).
L'indennità di contingenza per gli operai di cui al presente articolo è ragguagliata ad un orario di 10 ore od a quello maggiore richiamato dal 1° comma.
Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad 8 ore, la indennità di contingenza sarà corrisposta nell'intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottata, come quota oraria dell'indennità di contingenza, 1/8 della misura giornaliera della indennità stessa.
Restano ferme le migliori condizioni in atto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-11