Art. 10 · PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
CCNL 12 marzo 1959 parte IV

Art. 10

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PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 15 dic 1960
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali di categoria, delle Camere di lavoro e delle Unioni provinciali dei lavoratori, dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-10-4