Art. 1 · ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO
CCNL 12 marzo 1959 parte IIIParte TERZA

Art. 1

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ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO

In vigore dal 15 dic 1960
L'assunzione deve essere comunicata all'impiegato mediante lettera che specifichi: 1) la data di assunzione, 2) la categoria cui viene assegnato ai sensi del successivo e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il luogo di lavoro; 6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identità od altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere e il libretto per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso. È facoltà dell'azienda il richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre. L'impiegato è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza a domicilio a notificarne i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonché gli documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
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