Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive
Art. 6
147 / 152In vigore dal 15 dic 1960
L'indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta
anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori,
elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla
indennità, purchè questa si svolga durante la loro prestazione.
Comunque la indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati
al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti
considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo della indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-aaa-6