Art. 6
Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive

Art. 6

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In vigore dal 15 dic 1960
L'indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purchè questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque la indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto. Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo della indennità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-aaa-6