Art. 5
Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive

Art. 5

146 / 152
In vigore dal 15 dic 1960
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti e per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-aaa-5