Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive
Art. 5
146 / 152In vigore dal 15 dic 1960
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti e per
modifiche del processo produttivo non sussistessero più le
condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà
luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-aaa-5