CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 82
29 / 88MORTE
In vigore dal 8 dic 1960
In caso di morte del lavoratore, comunque causata, spetterà agli aventi diritto in conformità a quanto stabilito dall'art. 2122 Cod. civ., il trattamento previsto per il licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-82