CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 8
45 / 88ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 8 dic 1960
L'orario massimo normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Fuori dei periodi di lavorazione, ove sia consuetudinariamente praticato un orario inferiore alle 48 ore settimanali e ove tale minore orario sia mantenuto, le ore eventualmente richieste in più di esso, sino alle 48 settimanali, verranno compensate con la retribuzione normale maggiorata del 5%.
Detta maggiorazione, quando è dovuta dovrà essere corrisposta in aggiunta all'eventuale maggiorazione per lavoro festivo e notturno di cui all'.
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
Tuttavia, qualora nello svolgimento delle mansioni o occupazioni indicate nella citata tabella di legge, sia se esercitate singolarmente, o in cumulo con altre mansioni discontinue o non, venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante della mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi, rientra nelle limitazioni di legge, previste in 8 ore giornaliere o 48 settimanali di cui al 1° comma del presente articolo.
La maggiorazione del 5% di cui al 2° comma del presente articolo, non spetta agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, in quanto il loro orario normale - e come tale retribuito - è di 60 ore settimanali.
L'orario di lavoro è fissato, dalla Direzione Aziendale; la relativa distribuzione sarà fissata dalla Direzione Aziendale di accordo con la Commissione Interna secondo i patti interconfederali.
Detto orario sarà esposto in apposita, tabella da affliggersi secondo le norme di legge.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore individuale, dall'effettuare turni avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'Azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-8