Art. 49 · MALATTIE ED INFORTUNI
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 49

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MALATTIE ED INFORTUNI

In vigore dal 8 dic 1960
La malattia dovrà essere notificata all'Azienda nelle 24 ore successive, salvo i casi di giustificato impedimento; essa dovrà essere comprovata mediante presentazione del certificato medico non oltre il terzo giorno di assenza. L'Azienda avrà diritto di far constatare la malattia e la guarigione clinica dell'impiegato da un medico di sua fiducia. In caso di disaccordo tra il medico fiduciario e quello curante verrà nominato dalle parti un terzo medico che giudicherà inappellabilmente. In caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza dell'impiegato non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per infortunio o malattia, regolarmente accertati, l'Azienda conserverà il posto e corrisponderà la retribuzione normale all'impiegato per: a) 4 mesi per una anzianità non superiore a 2 anni; b) 6 mesi per una anzianità da oltre 2 anni a 6 anni; c) 8 mesi per una anzianità da oltre 6 anni a 10 anni; d) 12 mesi per una anzianità oltre i 10 anni. Qualora l'assenza per malattia si protragga oltre i limiti sopra, indicati, l'Azienda potrà concedere all'impiegato che lo richieda e che ne comprovale necessità, un periodo di aspettativa fino ad un anno, senza corresponsione della retribuzione. Se invece l'Azienda licenzia l'impiegato, sarà a lui dovuto il trattamento di licenziamento di cui all'art. 532 inclusa la indennità sostitutiva del preavviso. Analogo trattamento sarà dovuto se successivamente al periodo di aspettativa l'Azienda intenderà licenziare l'impiegato. La malattia contratta in servizio per causa di servizio o l'infortunio sul lavoro non risolvono il rapporto di lavoro e pertanto l'impiegato ha diritto, trascorsi i termini di cui sopra, alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica, senza alcuna corresponsione contrattuale. Nella determinazione dell'anzianità agli effetti della liquidazione dell'indennità di licenziamento sarà compreso il periodo di malattia o di infortunio. La invalidità permanente parziale derivante da infortunio o malattia contratta in servizio non risolve il contratto di lavoro il quale potrà essere modificato nelle sue condizioni in relazione alla minorata capacità lavorativa dell'impiegato.
Storico versioni

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Pro

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