Art. 5 · CUMULO DI MANSIONI
CCNL 10 febbraio 1959 Parte IParte I

Art. 5

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CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 8 dic 1960
Al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprecbè quest'ultima sia svolta con normale continuità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-5