Art. 4 · CERTIFICATO DI LAVORO
CCNL 10 febbraio 1959 Parte IVParte COMUNE

Art. 4

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CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 8 dic 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-4-4