Art. 39 · ASSENZE
CCNL 10 febbraio 1959 Parte IParte I

Art. 39

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ASSENZE

In vigore dal 8 dic 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza ingiustificata, e ripetendosi, il lavoratore può essere punito a termine degli . L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione. Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; In tale caso però, sarà considerato ritardatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-39