Art. 30 · TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIParte II

Art. 30

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TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

In vigore dal 8 dic 1960
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela fisica, ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavora trici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso. Ove d'urante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e semprechè delle disposizioni risultino più fa favorevoli alle lavoratrici.
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