Art. 19 · INDENNITÀ PER LAVORAZIONI NOCIVE E SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE.
CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIParte II

Art. 19

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INDENNITÀ PER LAVORAZIONI NOCIVE E SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE.

In vigore dal 8 dic 1960
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, è stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-19-2