Art. 12 · SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
CCNL 10 febbraio 1959 Parte IParte I

Art. 12

12 / 152

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 8 dic 1960
In caso di interruzioni di lavoro di breve, durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse quanto queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsioni della retribuzione per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In caso di sospensione di lavoro che otrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tali termine, il lavoratore può richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità, compreso il preavviso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-12