Art. 9 · PREMI DI ANZIANITÀ
CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 9

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PREMI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 7 dic 1960
Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno presso la stessa azienda rispettivamente il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianità continuativa sarà corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio commisurato alla, retribuzione globale di fatto, (contingenza compresa, pari a: 125 ore al compimento del 10° anno di anzianità ininterrotta; 125 ore al compimento del 15° anno di anzianità ininterrotta; 150 ore al compimento del 20° anno di anzianità. I premi di cui al comma precedente assorbono fino alla concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi già, disposti dalle aziende.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-9