Art. 8 · LAVORO A COTTIMO - PREMI AD INCENTIVO
CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 8

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LAVORO A COTTIMO - PREMI AD INCENTIVO

In vigore dal 7 dic 1960
Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalle Aziende, in modo da consentire alla generalità degli operai di normale capacità e operosità lavoranti a cottimo, in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia almeno l'8% superiore ai minimi di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio, lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comuni, per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale. Quando gli operai siano strettamente e direttamente vincolati nel ritmo del loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno nella misura di circa il 90%, Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia, nella medesima lavorazione, avrà diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimanga inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle Aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano è in facoltà delle Aziende di istituire premi incientivi individuali e collettivi o generali atti a stimolare la, produzione stessa senza con ciò creare cumulo con la percentuale di cottimo.
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