Art. 56 · RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
CCNL 7 novembre 1958 Parte IParte I

Art. 56

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RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 7 dic 1960
L'azienda dovrà consegnare entro il giorno successivo alla effettiva cessazione di rapporto di lavoro tutti i documenti in regola, compreso il libretto di lavoro. Il lavoratore rilascerà ricevuta liberatoria. Nel caso in cui da parte dell'Azienda non fosse possibile consegnare tutti i documenti all'operaio, dovrà essere rilasciato allo stesso una dichiarazione scritta giustificativa onde consentire al lavoratore di munirsi dei documenti necessari per iniziare un nuovo eventuale rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-56