Art. 5 · PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIFICA
CCNL 7 novembre 1958 Parte IIParte II

Art. 5

65 / 132

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIFICA

In vigore dal 7 dic 1960
Il passaggio dalla qualifica, operaia a quella speciale non costituisce di per sè motivo per la risoluzione dei rapporto di lavoro. Tuttavia, l'anzianità di servizio prestato come operaio si considera utile nella misura prevista dai singoli istituti della presente regolamentazione. All'operaio che sia o venga passato alla qualifica in questione e nei cui confronti sia interrotto o si interrompa il decorso del primo decennio o del terzo o quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianità di cui all' della, collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premia con le modalità sotto indicate, al compimento dei decennio o del quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, è ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia a quanto disposto dai precitato della regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende. Norme transitoria. Il diritto alla corresponsione del premio di anzianità come sopra regolamentato, è anche riconosciuto al lavoratore che - antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione - è stato, comunque (senza o con la risoluzione del rapporto di lavoro), assegnato alle ex categorie speciali ai sensi degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud. Agli effetti di detta corresponsione, l'anzianità di servizio da operaio è riconosciuta convenzionalmente per intero, con la esclusione, in ogni caso, dell'anzianità riconosciuta, utile agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui all' della presente regolamentazione. Sempre agli effetti della corresponsione del premio di anzianità, la retribuzione da prendere per base è quella vigente alla data del 1 marzo 1948 per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-5-2