Art. 42 · DECORRENZA E DURATA
CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 42

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DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 7 dic 1960
Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 1958 con validità di 3 anni da detta data e cioè sino al 6 novembre 1961, e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non verrà disdetto da una delle parti contraenti tre mesi prima della data della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-42-2