Art. 38 · DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
CCNL 7 novembre 1958 Parte IIIParte III

Art. 38

128 / 132

DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 7 dic 1960
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato. Ferma la inscindibilità di cui all' le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore individuale in atto nelle singole aziende nei riguardi degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-38-2