CCNL 7 novembre 1958 Parte III›Parte III
Art. 36
126 / 132ASPETTATIVA
In vigore dal 7 dic 1960
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verrà concessa una aspettativa, per la durata della carica - fino ad un massimo di due anni senza decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza dell'anzianità esclusion fatta agli effetti della tredicesima mensilità e del godimento delle ferie.
All'impiegato avente un'anzianità di servizio presso la stessa azienda non inferiore ai 5 anni l'azienda potrà concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all') nella misura massima di tre mesi, prorogabili per documentate ulteriori necessità convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi.
Sempre con gli stessi requisiti di anzianità, all'impiegato che la richieda, per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, l'azienda potrà concedere un'aspettativa, in relazione alla natura delle necessità che hanno motivato la richiesta.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno nè retribuiti nè computati ad alcun effetto contrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1348#art-cnp-36-2